La disciplina vigente del condominio degli edifici è sicuramente ben fatta ssendone prova inconfutabile la sua longevità. Infatti le 23 norme che la costituiscono sono comprese nel codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e, entrate in vigore com'è noto il 21 aprile 1942, sono rimaste inalterate fino ad oggi, proprio senza alcuna modifica.
Queste norme disciplinano un fenomeno assai complesso perchè Il fenomeno del Condominio negli edifici si caratterizza principalmente per la coesistenza, accanto alle proprietà individuali di singoli piani o parti

 

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bragaPer gli addetti ai lavori, amministratori, artigiani, assicuratori e periti, la “braga” rappresenta un termine corrente, data la frequenza di interventi sugli scarichi verticali, mentre nell'empireo del diritto il termine appare, per lo più, sconosciuto. Gli scarichi delle acque
reflue condominiali si dividono in orizzontali (reti di scarico poste, normalmente, presso le fondamenta dell'edificio e, sicuramente, condominiali) e verticali (colonne di scarico che, dall'ultimo piano,

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Il Tribunale di Salerno, con l’ordinanza 14 dicembre 2010 (che pare essere la prima decisione in assoluto sul punto), parla di videosorveglianza, cui fa tuttavia da contraltare la privacy. Da un lato il desiderio di affiancare telecamere ai sistemi di difesa più tradizionali, come antifurti e inferriate, dall’altro la contrapposta esigenza della privacy che però, costituendo un diritto soggettivo anche del singolo condomino, può rappresentare un notevole ostacolo 

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L’amministratore, al termine di ogni anno, deve rendere il conto della propria gestione. Si tratta di un preciso obbligo previsto dalla legge. Egli non solo deve presentare ai condomini il prospetto delle spese effettuate (il rendiconto vero e proprio), deve altresì sottoporre all’assemblea un piano di ripartizione delle medesime in ragione della rispettiva quota di partecipazione dei singoli condomini. In sostanza, ai sensi dell’arrt. 1123 c.c., “ le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei

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Le controversie in materia condominiale dovranno essere precedute dal tentativo obbligatorio di conciliazione E', infatti, entrata in vigore la mediazione obbligatoria in questo ambito con lo scopo di alleggerire l'imponente mole dei processi civili.

L'art.5 del D.Lgs 28/2010 ha espressamente sancito l'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione anche riguardo alle questioni attinenti al condominio

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DIRETTORE DEI LAVORI: LE SUE RESPONSABILITA' NEI LAVORI CONDOMINIALI 

L’assemblea di un condominio delibera l’esecuzione d’interventi manutentivi sulla facciata dell’edificio. Contestualmente sceglie l’impresa esecutrice e il direttore dei lavori. Dopo di che sorgono contestazioni sulla regolare esecuzione degli interventi manutentivi cosicché il condominio decide di far causa all’impresa ed al direttore dei lavori. Ne segue una condanna in solido delle parti. La domanda, cui ha dato risposta la Cassazione con la sentenza n. 1218 del 27 gennaio 2007, è la seguente: fino a che punto si estende la responsabilità del direttore dei lavori? 

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Dal 1° gennaio 2012 l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) se ne va in soffitta sostituita dall’Imposta Municipale propria (IMU).

Soggetti passivi dell’imposta sono:

- il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa; 

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La possibilità di optare per il regime facoltativo di imposizione è riservata alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate, che non agiscono nell’esercizio di un’attività di impresa, o di arti e professioni.

Quali imposte si risparmiano?

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Con legge regionale 10/01/2012 n. 6 pubblicata in data 20/01/2012 sono state emanate nuove norme in materia di esenzione ticket per reddito, in vigore dal 21 gennaio 2012. La nuova normativa individua come beneficiari dell’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, in sostituzione dell’isee le seguenti categorie
 
- E01: soggetti di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale) con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro;

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