DIRETTORE DEI LAVORI: LE SUE RESPONSABILITA' NEI LAVORI CONDOMINIALI 

L’assemblea di un condominio delibera l’esecuzione d’interventi manutentivi sulla facciata dell’edificio. Contestualmente sceglie l’impresa esecutrice e il direttore dei lavori. Dopo di che sorgono contestazioni sulla regolare esecuzione degli interventi manutentivi cosicché il condominio decide di far causa all’impresa ed al direttore dei lavori. Ne segue una condanna in solido delle parti. La domanda, cui ha dato risposta la Cassazione con la sentenza n. 1218 del 27 gennaio 2007, è la seguente: fino a che punto si estende la responsabilità del direttore dei lavori? 

 

Si legge nella sentenza che " in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di una obbligazione di mezzi e non di risultati, ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di particolari e peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente – preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam" in concreto; che rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento delle conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonchè l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera, e segnalando all'appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera” (Cass. 27 gennaio 2012 n. 1218). 

Insomma seppur il direttore dei lavori non può essere considerato l’esecutore materiale dell’opera, egli deve fare di tutto affinché essa sia eseguita correttamente. 

In considerazione di ciò, prosegue la Corte di legittimità, “il professionista non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonchè di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore, di riferirne al committente: in particolare, l'attività del direttore dei lavori, per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere ed il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati. Pertanto il direttore dei lavori, responsabile tecnico dell'opera e dei tempi tecnici di realizzazione dei lavori, ha la direzione e l'alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario a suo esclusivo giudizio, per accertare la regolare esecuzione dei lavori e per il collaudo dei lavori stessi. Il direttore dei lavori deve, dunque, garantire il risultato di una regolare realizzazione dell'opera (v. Cass. 24 aprile 2008 n. 10728)" (Cass. 27 gennaio 2012 n. 1218).