Il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha approvato il modello di dichiarazione IMU con le relative istruzioni.
Dichiarazione Imu: quando va presentata
La dichiarazione Imu, nei casi in cui sussiste l’obbligo dichiarativo, deve essere presentata entro 90 giorni dal momento in cui si è diventati possessori dell’immobile o dal momento in cui si sono verificate le condizioni rilevanti per la determinazione dell’imposta. Un caso a parte è però quello degli immobili per i quali l’obbligo di presentazione di tale dichiarazione è sorto a partire dal 1° gennaio 2012, in virtù del fatto che il modello per la dichiarazione Imu è stato

pubblicato solo il 31 ottobre scorso.
In tal caso il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione era stato inizialmente fissato al 30 novembre, tuttavia successivamente è stato fatto slittare a 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione Imu e delle relative istruzioni.

A CHI VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE.

La dichiarazione IMU  deve essere presentata mediante consegna al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Spetta poi al comune rilasciare una debita ricevuta. La dichiarazione può essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione Imu 2012 “e deve essere indirizzata all’ufficio tributi del comune competente. Altra modalità di presentazione è la trasmissione in via telematica con posta certificata.


IN QUALI CASI SI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IMU.

Secondo il principio generale l’obbligo dichiarativo IMU sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune.
  Le fattispecie principali sono le seguenti:
  – i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
Il comma 3, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce che per tali fabbricati la base imponibile è ridotta del 50%. Si richiama l’attenzione sulla circostanza che per l’applicabilità della citata riduzione è necessario che sussistano congiuntamente l’inagibilità o l’inabitabilità e l’assenza di utilizzo dell’immobile.
– i fabbricati di interesse storico o artistico.
I fabbricati in commento, per i quali lo stesso comma 3, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce la riduzione al 50% della base imponibile, sono quelli previsti dall’art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”.
  – gli immobili per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota, ai sensi del comma 9, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011
• IL  COMUNE NON È COMUNQUE IN POSSESSO DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER VERIFICARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.
Principalmente quando:
– il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile.
– l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato.
– l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria.
– l’immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
– i fabbricati che erano esenti, ai sensi della lett. g), comma 1, art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992 e cioè quelli dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
– è intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
– è intervenuta, relativamente all’immobile, un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie, a meno che tale estinzione non sia stata dichiarata in catasto o dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI.
– si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge (ad esempio l’usufrutto legale dei genitori).

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