Nel corso del 2011 gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione sulle spese di ristrutturazione sono stati semplificati e ridotti.
In particolare, l’articolo 7 del Decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011 ha soppresso l’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro di Servizio di Pescara e quello di indicare il costo della manodopera, in modo separato, nella fattura.

Restano comunque tutti gli altri adempimenti previsti dalla normativa fiscale e in materia edilizia. Andando in ordine cronologico, i contribuenti che intendono usufruire della detrazione del 36% per interventi di manutenzione, ristrutturazione e recupero edilizio devono:

  • acquisire e conservare le abilitazioni amministrative (concessioni, autorizzazioni, eccetera) che la vigente legislazione edilizia richiede in relazione alla tipologia di lavori da realizzare o inviare al Comune, tramite raccomandata AR, una comunicazione di inizio attività (DIA) indicando il tipo di intervento, l’azienda che svolgerà i lavori e la data di inizio, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo per effettuare i lavori;
  • inviare, tramite raccomandata AR, all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, come richiesto dalla normativa relativa alle condizioni di sicurezza dei cantieri, una comunicazione nella quale devono essere indicati i dati anagrafici dei committenti i lavori, la natura dell’intervento da realizzare, i dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, riguardo al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione e, infine, la data di inizio dell’intervento di recupero. La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl, ma nei casi dubbi è sempre meglio effettuarne l’invio perché, se dovuto, il mancato invio è causa di perdita dell’agevolazione;
  • effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Non è necessario attestare mediante bonifico bancario le spese relative agli oneri di urbanizzazione, le ritenute di acconto operate sui compensi, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori. Nel caso in cui per gli oneri corrisposti ai Comuni il pagamento avvenga comunque mediante bonifico è opportuno indicare nella motivazione del bonifico il Comune come soggetto beneficiario e la causale di versamento (ad esempio: oneri di urbanizzazione, tosap, etc..) e non utilizzare l’apposito modulo predisposto dalla banca o dall’ufficio postale per il bonifico riferito agli interventi edilizi;
  • acquisire e conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione., che devono essere intestate alle persone che fruiscono della detrazione;
  • conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i seguenti documenti: - la domanda di accatastamento se l’immobile non risulta ancora censito - ricevute di pagamento dell’Ici, se dovuta - delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese - dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi.

E’ bene prestare attenzione alla conservazione di tutti questi documenti, non soltanto per la durata di godimento dell’agevolazione, ma anche per i quattro anni successivi all’ultima rata di detrazione usufruita, perché, in caso di controllo, se mancano i documenti richiesti dalla norma si perde il diritto alla detrazione con il conseguente recupero di imposte, sanzioni e interessi.