Con la pronuncia 26 febbraio 2014, n. 4569 la Corte di Cassazione ha avuto modo di confermare la decisione delle Sezioni Unite del 2010 n. 18477, con la quale era stato dato corso ad un nuovo indirizzo in tema di maggioranze necessarie per l'approvazione, o la modificazione, delle tabelle millesimali.

 

Nel caso di specie era infatti avvenuto che un condomino, a seguito di un'intimazione di pagamento per spese condominiali sfociata nell'emissione di un decreto ingiuntivo, aveva proposto opposizione avverso il decreto sostenendo, in

particolare, che le tabelle millesimali poste alla base del computo della ripartizione delle spese non erano state approvate all'unanimità da parte dei condomini.

 

L'esito dei giudizi di merito era sfavorevole per l'attore opponente in quanto il giudice d'appello aveva ritenuto che, in punto di fatto, le tabelle millesimali fossero invece state approvate da tutti i condomini (o meglio che, se pure in tempi separati, ciascun condomino avesse dato la propria adesione alle stesse).

 

Veniva dunque proposto ricorso per cassazione, sostenendosi, da parte del condomino ricorrente che il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere che vi fosse stata un'approvazione unanime e, comunque, esso non avrebbe esposto una chiara motivazione in ordine agli elementi da cui era possibile trarre tale convincimento.

 

La Corte Cassazione, investita della questione, ha però risolto la questione senza entrare nel merito di tale elemento di fatto contestato dal ricorrente.

 

Infatti, secondo la Corte, il tema dell'eventuale adesione di tutti i condomini (o di alcuni soltanto di essi) alle nuove tabelle risulta del tutto ininfluente ai fini del decidere, in quanto  per il sopravvenuto indirizzo interpretativo di cui alla pronuncia n. 18477/10 delle Sezioni Unite l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale, con la conseguenza che non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, secondo comma, c.c.

 

In sostanza, secondo la tesi fatta propria dalle Sezioni Unite nel citato arresto, e ripresa nella pronuncia che si annota, la deliberazione che approva le tabelle millesimali non si pone come fonte diretta dell'obbligo contributivo del condomino - fonte che è invece costituita dalla legge stessa - ma solo come parametro di quantificazione dell'obbligo, determinato in base ad un valutazione tecnica, per cui ne discende la conseguenza della sufficienza di una approvazione a maggioranza della stessa. 

 

Cassazione Civile, sez. II, sentenza 26/02/2014 n° 4569