Dal 1° gennaio 2012 l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) se ne va in soffitta sostituita dall’Imposta Municipale propria (IMU).

Soggetti passivi dell’imposta sono:

- il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa; 

 

- il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. 

Oggetto dell’imposta sono quindi i terreni agricoli, le aree fabbricabili e i fabbricati, compresa l’abitazione principale e le sue pertinenze.

Sono oggetto dell’imposta anche i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, abitazioni ed immobili strumentali, che dovranno essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre2012. 

In questo caso l'imposta municipale propria sarà corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto.

Oggetto dell’imposta sono quindi i terreni agricoli, le aree fabbricabili e i fabbricati, compresa l’abitazione principale e le sue pertinenze.

Sono oggetto dell’imposta anche i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, abitazioni ed immobili strumentali, che dovranno essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre2012. 

In questo caso l'imposta municipale propria sarà corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto.

La norma precisa che per abitazione principale si deve intendere l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono, invece, esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

Ai Comuni è sottratta la potestà regolamentare riguardo all’individuazione delle pertinenze dell’abitazione principale.

Come si calcola l’Imu?

L’imposta si basa, come gran parte della fiscalità del mattone, sui valori di estimo catastale dell’immobile, ricavabile dal rogito o dalla visura catastale. Il valore originario (che potrebbe essere anche espresso in lire, in questo caso va diviso per 1936,27) va aumentato, quando si tratta di un appartamento, del 5%, come previsto dalla Finanziaria 1997, e moltiplicato per 160. Così si ottiene il valore imponibile.

Come si arriva all’imposta?

Bisogna aspettare la delibera del Comune in cui è ubicato l’immobile per conoscere quale aliquota verrà applicata. In teoria le amministrazioni avrebbero tempo fino al 31 dicembre prossimo per comunicare le loro decisioni, ma è scontato che otterranno una proroga. Se l’immobile ha le caratteristiche dell’abitazione principale, se si tratta cioè della casa in cui il contribuente risiede, il Comune potrà applicare un’aliquota tra lo 0,2 e lo 0,6 %; l’aliquota indicata come standard dal decreto è lo 0,4 % (o, se si preferisce, il 4 per mille). Dall’importo così ottenuto bisogna detrarre 200 euro e ulteriori 50 euro per ogni figlio con meno di 26 anni. L’importo massimo della detrazione ottenibile è di 600 euro.