Con legge regionale 10/01/2012 n. 6 pubblicata in data 20/01/2012 sono state emanate nuove norme in materia di esenzione ticket per reddito, in vigore dal 21 gennaio 2012. La nuova normativa individua come beneficiari dell’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, in sostituzione dell’isee le seguenti categorie
 
- E01: soggetti di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale) con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro;

 

- E02: disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale) con un reddito complessivo inferiore ad 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (si considerano disoccupati i soggetti regolarmente iscritti negli elenchi dei Centri per l'Impiego e che hanno perso una precedente attività lavorativa alle dipendenze; sono quindi esclusi i soggetti in cerca di prima occupazione);

-E03: titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico;

- E04: titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale) con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Si faccia attenzione al concetto di nucleo familiare fiscale che comprende il coniuge non legalmente separato e le persone a carico per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore ad € 2.840,51.

Tuttavia nella fase transitoria e comunque fino al 30 aprile 2012 i cittadini che ritengono di avere diritto e che ancora non risultano nell’elenco degli assistiti esenti, potranno ricorrere all’autocertificazione apponendo la propria firma nell’apposito spazio presente nella parte anteriore della ricetta. La Regione comunque preannuncia controlli per identificare eventuali abusi o false autocertificazioni.

Per facilitare i cittadini ad adeguarsi alle nuove norme, l'assessorato ha anche autorizzato le Asp a stipulare accordi con i Caf (centri di assistenza fiscale) in modo da rendere piu' capillare la rete degli sportelli amministrativi.

La previsione a regime prevede:

che all’atto della prescrizione da parte del medico di famiglia (anche guardie mediche ed ambulatori) il soggetto richiede l’indicazione sulla ricetta del codice di esenzione per condizioni economica, il medico verifica la presenza dell’assistito sul sistema informatico della Tessera Sanitaria e se esso è presente riporta il codice di esenzione validato. (Non si comprende come ad oggi il sistema dell’Agenzia possa  già rilevare i redditi 2011 di un soggetto) Nel caso l’assistito non risulti nell’elenco ed invece ritenga di essere in possesso dei requisiti previsti per beneficiare della esenzione dovrà rivolgersi all’ASP di competenza (o alle strutture in convenzione) munito della tessera sanitaria per rendere autocertificazione e ricevere il documento di diritto alla esenzione.